Art. 5.
(Titolarità e gestione).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune nel cui territorio è concessa l'autorizzazione per la nuova istituzione, ovvero ai due comuni, secondo l'ipotesi e le modalità previste all'articolo 2, comma 4.
      2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune o dai comuni di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, oppure attraverso un soggetto, persona fisica o società con capitale privato che gestisca l'esercizio in regime di concessione, rilasciata a sensi del regolamento di cui all'articolo 4.

 

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      3. Nelle ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco, entro tre mesi dalla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, il comune indìce la gara d'appalto che deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione